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  • Avv. Giorgio Vasi

COORDINATORE GENITORIALE : mito o realtà ?


Affido condiviso anche in presenza di genitori litigiosi a condizione che ci sia il Coordinatore Genitoriale.

Una nuova figura professionale, importata dagli USA si sta facendo strada nel panorama giuridico italiano e sempre più speso i giudici vi ricorrono perchè destinato al supporto di quelle coppie che originano situazioni particolarmente conflittuali e teso a valorizzare il concetto della bigenitorialità ed il “best interests of the child” .

Privo di un riconoscimento normativo, i giudici sono costretti a richiedere alle parti di aderire spontaneamente al procedimento che prevede che siano seguiti da un coordinatore scelto tra gli iscritti in appositi elenchi.

Il Tribunale di Pavia con sentenza depositata il 9 dicembre 2020 ha cassato l’ordinanza del G.I. che aveva disposto il collocamento abitativo prevalente dei minori presso la madre, disponendo che il padre li tenesse con sé a fine settimana alternati e li potesse sentire al telefono solo un giorno a settimana.

La decisione collegiale che ha ribaltato la decisione è stata presa sulla base di una consulenza tecnica nonché su una concorde richiesta delle parti di avvalersi dello stesso coordinatore genitoriale, già sperimentato in una fase antecedente.

Il Consulente ha evidenziato le criticità della coppia che si ampliano ogni qualvolta c’è una interazione tra di loro sia per la rottura traumatica come coppia e sia per un sospetto, rivelatosi poi infondato all’esito di una indagine penale, di abuso sessuale da parte del padre. La CTU non ha fatto altro che rilevare sia l’esistenza di tali criticità e sia il peggioramento delle dinamiche relazionali tra di loro.

Anche in presenza di una situazione a così alto pericolo di conflittualità, il CTU ha ritenuto possibile l’adozione dell’affido condiviso a condizione che la coppia accettasse di essere seguita da un coordinatore genitoriale scelto dalle parti e da loro individuato nel CTU stesso.

Il Tribunale valuta positivamente il tentativo di chiudere il contenzioso esplorando la via del dialogo e della collaborazione, secondo le indicazioni del coordinatore che sarà chiamato a prendere posizione anche in settori specifici come l’istruzione, le attività extra scolastiche, la salute e la terapia psicologica, temi sui quali i genitori, in passato, avevano dato origine ad una conflittualità sempre maggiore. Evidenzia, inoltre, come le condizioni economiche delle parti rendano possibile sostenere i costi del coordinatore genitoriale posto che tale figura risulta indispensabile per poter confermare l’affido condiviso dei minori ai due genitori.

L’individuazione del soggetto che ricoprirà tale incarico dovrà essere scelto da entrambe le parti poiché il rapporto che si instaura ha natura contrattuale e, non potrà essere ricoperto dal CTU né dai servizi sociali stante la sfiducia di entrambi i genitori verso tali soggetti i quali dovranno trovare nell’elenco redatto dal Consiglio dell’Ordine un professionista che goda della fiducia di entrambi ed al quale dovranno conferire l’incarico il prima possibile.

Il Tribunale dopo aver deciso l’affido condiviso, hanno optato per un collocamento paritario sulla convinzione che non sia il maggior o minore numero di giorni che i minori trascorrono con i due genitori ad influire sulla loro serenità quanto, invece, la sofferenza determinata dal conflitto inarrestabile tra i genitori incapaci di armonizzare le loro linee educative.

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