LA Cassazione nell’ordinanza n. 30191/2019 in tema di affidamento dei figli minori ribadisce il giudizio prognostico che il giudice, nell’esclusivo interesse morale e materiale della prova deve operare circa le attitudini e capacità dei genitori di crescere ed educare tale prole nella nuova situazione causata dalla disgregazione dell’unione.
Tale giudizio va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto nonché della personalità del genitore, delle sue abitudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore. Tale giudizio prognostico deve essere interpretato nel rispetto del principio della bigenitorialità, intesa quale presenza comune dei genitori nella vita della prole idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione.
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