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  • Avv. Giorgio Vasi

DIRITTO DI VISITA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

Possono considerasi situazioni di necessità gli spostamenti di un genitore per esercitare il diritto di visita e frequentazione dei propri figli ?

Il Governo in data 10 marzo 2020 sul proprio sito istituzionale ha chiarito che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio».

Sempre nel campo dell’esercizio del diritto di visita cosa può fare il genitore per tutelare la salute dei propri figli nel caso in cui l’altro esercente la patria potestà sia un soggetto ad alto rischio di contagio o se il luogo dove intende condurre i figli li esporrebbe ad un grave pericolo per la loro incolumità ?

In mancanza di un accordo tra le parti, l'altro genitore potrà adire il tribunale ai sensi dell’art. 709 ter cpc al fine di richiedere una temporanea limitazione o una differente regolamentazione del diritto di visita. In ogni caso, in assenza di un accordo tra le parti o di un provvedimento diverso da parte del tribunale il comportamento del genitore che limiti il diritto dell'altro genitore di visita e frequentazione della prole potrà essere penalmente rilevante per violazione dell'articolo 388 secondo comma del codice penale. Al di là di tali ricorsi giudiziali appare preferibile , specie in una situazione di emergenza, che gli avvocati si adoperino per smussare la conflittualità tra le parti e "gestire" con professionalità ogni situazione contingente orientando i propri assistiti verso soluzioni ispirate al buon senso, alla tutela del diritto alla salute e al diritto alla bigenitorialità.

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