top of page
Cerca
  • Avv. Giorgio Vasi

DIVORZIO: accesso alla documentazione bancaria dell’ex marito

La I sezione del TAR Marche con sentenza n. 658/2019 ha chiarito che, in pendenza di una causa di divorzio e, quindi, in presenza di un interesse giuridico attuale e concreto, è possibile esercitare il diritto di accesso amministrativo previsto dalla L. 241/1990 quale alternativa al potere istruttorio previsto dall’art. 492bis (ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare).

Nel caso di specie la moglie si era opposta alla sospensiva decisa dall’Agenzia delle Entrate dell’accesso ai documenti dell’ex coniuge avente ad oggetto le relazioni intraprese da quest’ultimo con le banche dal 2009 ad oggi, impugnando il provvedimento.

Il TAR condivide con tale decisione l’orientamento che consente l’autorizzazione ad accedere alla documentazione anche tramite l’accesso amministrativo previsto dall’art. 25 della L. 241/1990 rilevando che il combinato disposto dagli artt. 42bis c.p.c e 155sexies disp. att. c.p.c. che prevede la possibilità di ricorrere alla ricerca telematica costituisce solo un ampliamento dei poteri istruttori del giudice di cognizione previsti dall’art. 210 c.p.c., senza per questo escludere il diritto di accesso ai documenti presenti nell’archivio dei rapporti finanziari.

13 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti

OCCUPAZIONE SENZA TITOLO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' INPS

INTERVIENE IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA Con una importante sentenza il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile la domanda di rilascio dell’immobile e condanna al risarcimento del danno, avanzata

LAVORATORE NO VAX: considerazioni giuridiche

La nostra Costituzione all’art 32, II comma riconosce il diritto del singolo a non essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge così come ad oggi manca sia

bottom of page