La I sezione del TAR Marche con sentenza n. 658/2019 ha chiarito che, in pendenza di una causa di divorzio e, quindi, in presenza di un interesse giuridico attuale e concreto, è possibile esercitare il diritto di accesso amministrativo previsto dalla L. 241/1990 quale alternativa al potere istruttorio previsto dall’art. 492bis (ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare).
Nel caso di specie la moglie si era opposta alla sospensiva decisa dall’Agenzia delle Entrate dell’accesso ai documenti dell’ex coniuge avente ad oggetto le relazioni intraprese da quest’ultimo con le banche dal 2009 ad oggi, impugnando il provvedimento.
Il TAR condivide con tale decisione l’orientamento che consente l’autorizzazione ad accedere alla documentazione anche tramite l’accesso amministrativo previsto dall’art. 25 della L. 241/1990 rilevando che il combinato disposto dagli artt. 42bis c.p.c e 155sexies disp. att. c.p.c. che prevede la possibilità di ricorrere alla ricerca telematica costituisce solo un ampliamento dei poteri istruttori del giudice di cognizione previsti dall’art. 210 c.p.c., senza per questo escludere il diritto di accesso ai documenti presenti nell’archivio dei rapporti finanziari.
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