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  • Avv. Giorgio Vasi

FONDO PATRIMONIALE E TRUST

Il fondo patrimoniale e il trust sono due istituti affini, in quanto entrambi perseguono il fine di porre al riparo determinati beni dall'azione dei creditori con lo scopo di tutelare specifici bisogni o esigenze.

Il primo è disciplinato dagli articoli 167 e seguenti del codice civile ed è costituito dai coniugi (o anche da uno solo di essi) per atto pubblico da stipularsi dinanzi a un notaio e ricomprende determinati beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, che, con il fondo, vengono destinati a far fronte ai bisogni familiari.

La protezione che lo stesso accorda è, tuttavia, limitata ai debiti contratti per le predette esigenze e sorti successivamente alla sua costituzione. In tutti gli altri casi, i debitori possono procedere comunque al pignoramento di quanto conferito nel fondo.

Il trust deriva invece dall'ordinamento anglosassone e non ha ancora una disciplina specifica in Italia, ove è comunque considerato legittimo in virtù delle previsioni della Convezione dell'Aja del 1985.

Tale istituto si caratterizza per lo sdoppiamento della proprietà in quanto i beni che vengono conferiti nel trust restano di proprietà del trustee, che è l'unico titolare dei relativi diritti, nonostante gli stessi siano estranei dal suo patrimonio personale.

La finalità di tutela dei minori e dei disabili è una di quelle più diffuse e ritenute maggiormente meritevoli di tutela tra i differenti scopi perseguiti tramite tale istituto.

I minori o i disabili, infatti, con il trust possono godere serenamente dei beni conferiti pur non essendone proprietari, seppur con il sussidio dei soggetti indicati nel trust stesso.

Le analogie tra i due istituti sono evidenti: entrambi, infatti, sono tesi a proteggere il patrimonio di un soggetto o di una famiglia, separando i beni conferiti negli stessi da quelli che, invece, ne restano estranei.

Inoltre, sebbene solo con riferimento al fondo patrimoniale si parli di bisogni della famiglia, anche per il trust è prevista la finalizzazione del vincolo a un interesse che risulti meritevole di tutela.

Sia il fondo patrimoniale che il trust, poi, non prevedono un corrispettivo economico per il conferimento.

Molto più rilevanti sono tuttavia le differenze tra i due istituti.

Innanzitutto, mentre il fondo patrimoniale più essere costituito solo per far fronte ai bisogni della famiglia in senso tradizionale, e quindi richiede il vincolo del matrimonio e l'annotazione a margine del relativo atto, il trust può essere costituito da chiunque, quindi anche da coppie di fatto, conviventi o single.

Da tale prima differenza discende anche che la durata del fondo patrimoniale è strettamente connessa alla durata del matrimonio, mentre nel trust non esistono vincoli di tal genere ed esso perdura per tutto il tempo stabilito al momento della stipula dell'atto con il quale lo stesso è istituito.

Altro elemento che distingue in maniera sostanziale il fondo patrimoniale dal trust coincide con il fatto che in quest'ultimo occorre determinare esattamente il programma con il quale il trustee dovrà gestire il patrimonio conferito, mentre nel fondo patrimoniale tale determinazione non è richiesta.

Inoltre, mentre nel fondo patrimoniale possono essere conferiti solo beni immobili o mobili registrati o titoli di credito, nel trust si può conferire qualsiasi cosa, dai gioielli, al denaro, alle opere d'arte e così via.

Infine, per la costituzione del fondo patrimoniale è indispensabile la stipula di un atto pubblico dinanzi a un notaio, mentre per la costituzione del trust è sufficiente una scrittura privata.

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