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  • Avv. Giorgio Vasi

IL REATO DI PASSEGGIATA

A seguito dei provvedimenti emessi dal Governo per la tutela della salute pubblica e per il contenimento del contagio dal Coronavirus le Forze dell’Ordine hanno provveduto a denunciare i cittadini che non rispettavano le norme ed i divieti imposti.


Cosa succede ai cittadini denunciati ?


Alcuni Pubblici Ministeri del Nord archiviano le denunce poiché, sostengono che le persone fermate per controllo, che offrano giustificazioni non veritiere non possono essere denunciate per l’art. 483 (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)

Il problema è nato dalla qualificazione giuridica delle condotte da sanzionare, e quindi dei reati che verrebbero violati, inseriti nei moduli prestampati diffusi dal Ministero dell’interno per giustificare gli spostamenti all’esterno della propria abitazione. L’autocertificazione in questione, peraltro, è stata recentemente aggiornata da parte del capo della polizia con la previsione anche dell’indicazione di “non essere positivo” o in “quarantena”.

L’attenzione dei magistrati si è concentrata sull’articolo 495 cp, «falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri», reato punito con la reclusione non inferiore a due anni.

Secondo la Magistratura ligure «il delitto dell’art. 495 viene integrato esclusivamente dalle false attestazioni aventi ad oggetto l’identità, lo stato od altre qualità della persona». Nulla a che vedere, dunque, sulla veridicità o meno di quanto indicato nel modulo a proposito dei motivi dello spostamento dal proprio domicilio.

Ma non solo: le persone che, fermate per controllo, offrano giustificazioni non veritiere non possono essere denunciate per l’art. 483», che punisce la «falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico» con la reclusione fino a due anni, per il semplice motivo dell’impossibilità di qualificare come “attestazione” , penalmente valutabile, la dichiarazione che, non può ritenersi finalizzata a provare la verità dei fatti esposti

Resta, allora, solo la violazione dell’art. 650 cp, «inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità», una contravvenzione punita con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro. Poca cosa, quindi, rispetto ai due reati che erano stati previsti dal Ministero dell’interno.

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