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  • Avv. Giorgio Vasi

Immobile locato con problemi di umidità?

La Cassazione con Sentenza n. 29329/2019 ha riconosciuto come irrilevante la possibilità che i vizi siano eliminabili o sopravvenuti così come che il conduttore, all’atto di stipula del contratto, abbia dichiarato che la cosa era in buono stato locativo ed idonea all’uso convenuto. I Supremi Giudici hanno riconosciuto legittimo il recesso esercitato da un inquilino proprio in virtù dei gravi problemi di umidità presenti nell’immobile locato e tali da comprometterne la salute. Tali fenomeni di umidità rientrano tra i vizi della cosa locata che a norma dell’art. 1580 c.c. risultano pericolosi per la salute del conduttore e giustificano lo scioglimento del contratto anche se noti al conduttore. La Sentenza (Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile n. 29329/2019) ha inoltre chiarito l’onere probatorio gravante sul locatore che richieda giudizialmente il pagamento delle spese condominiali chiarendo che a tal fine i rendiconti dell’Amministratore, approvati dai condomini, sono sufficienti. Gli Ermellini hanno infine deciso che il costo della tinteggiatura dell’immobile al termine della locazione non può essere posto a carico del conduttore trattandosi di una spesa che per legge spetta al locatore il quale, diversamente, avrebbe un ulteriore vantaggio oltre a quello del canone che rimane l’unico corrispettivo esigibile dal conduttore nell’ambito del rapporto locativo.


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