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  • Avv. Giorgio Vasi

INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI CON IL CORONAVIRUS

La situazione assolutamente eccezionale che stiamo vivendo in queste settimana con la conseguente chiusura delle attività produttive e commerciali produce il proliferare di situazioni di mancati pagamenti alle scadenze generando un blocco di liquidatà che si ripercuote a cascata sull’intera collettività.

Proprio per far fronte alle citate difficoltà dei cittadini e degli operatori economici il Governo ha emanato, tra gli altri, il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 181 il cui art. 91 (rubricato come “Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici”) prevede “all'articolo 3 del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: "6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti."

L’art. 1218 c.c. (ad oggetto la responsabilità del debitore) ci dice che “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.”

L’art. 1223, invece, si occupa del risarcimento del danno derivante dall’inadempimento.

Per effetto l’art. 6bis in quanto norma speciale rispetto agli artt. 1218 e 1223 c.c. rende giustificabile il ritardo nell’adempimento delle obbligazioni a condizione che tale ritardo sia una diretta conseguenza dei provvedimenti emanati per il contenimento dell’epidemia.

Resterebbero esclusivi, invece, tutti i casi in cui l’impossibilità sia derivata dalla crisi pandemica in sé (es. dall’inadempimento di un mio debitore o fornitore connessi alla pandemia).

Il medesimo decreto prevede espressamente norme sulla sorte di specifici rapporti contrattuali come una moratoria nel pagamento di rate di mutui e di leasing, il divieto di riduzione degli affidamenti bancari e facilitazioni nell’ottenimento di garanzie creditizie, sospensione del pagamento della rate di mutuo prima casa per lavoratori autonomi e liberi professionisti e numerose altre ipotesi specifiche (art. 5 c.2).

Va evidenziato, peraltro, che per l’art. 2018 c.c., la colpa del contraente inadempiente si presume, tuttavia, quando ricorrono circostanze obiettivamente apprezzabili, idonee a fare escludere tale elemento soggettivo, qualificante la condotta dell’obbligato, l’inadempimento deve essere ritenuto incolpevole e non si può dar luogo alla risoluzione del contratto né la condanna dell’inadempiente al risarcimento del danno.

Giova evidenziare che l’onere della prova grava sempre sul debitore il quale dovrà dimostrare di essere stato impossibilitato ad adempiere secondo l’ordinaria diligenza.

Per effetto la misura di contenimento potrà esimere il debitore da responsabilità solo nel caso in cui abbia costituito impedimento effettivo all’adempimento (nesso causale) non superabile con l’ordinaria diligenza e tale onere potrà essere facilmente assolto dimostrando che si è agito nel rispetto delle norme di contenimento..

L’art. 1256 c.c. prende in esame anche l’impossibilità temporanea e si limita ad escludere, finché detta impossibilità perdura, la responsabilità del debitore per il ritardo nell’adempimento .

Il debitore, quindi, cessata la suddetta impossibilità, dovrà sempre eseguire la prestazione, indipendentemente da un suo diverso interesse economico che potrà, eventualmente, far valere sotto il profilo dell’eccessiva onerosità sopravvenuta

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