La shared custody è la previsione di una suddivisione paritetica della frequentazione dei genitori separati con i figli minori che non si riferisce esclusivamente all'affidamento legale condiviso, ma anche alla custodia fisica condivisa.
Il Tribunale di Catanzaro, con decreto n. 443 del 28 febbraio 2019,facendo riferimento ad ampia letteratura scientifica americana (Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dall’Italia con l. n. 176/1991; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e ora richiamata espressamente dall’art. 6 TUE nonchè testi di cosiddetta soft law quali la Risoluzione del Consiglio d’Europa n. 2079/2015), ha affermato che: "il figlio la cui figura paterna è coinvolta nella crescita attraverso una frequentazione fisica costante, trae dei benefici a livello psicologico rispetto al figlio che frequenta il padre solo per poche ore alla settimana o nel fine settimana e che il tempo speso con il padre non residente è strettamente correlato al miglioramento della qualità e della solidità della relazione parentale, oltre che con una serie di effetti benefici influenti sulla crescita e sulla vita da adulti dei minori" evidenziando come nel caso di specie, essendo risultati entrambi i genitori in grado di provvedere autonomamente al mantenimento diretto, all’istruzione, alla cura e alla dignitosa collocazione del figlio, ha ritenuto che la soluzione della suddivisione paritetica dei tempi di permanenza del figlio minore sia sempre da preferire ove ve ne siano le condizioni di fattibilità e tenendo sempre in considerazione le caratteristiche del caso concreto.
Lo schema applicato prevede un collocamento paritario anche se non perfettamente equivalente in tempi di permanenza secondo lo schema riportato:
settimana
In Italia sussistono ancor oggi molti ostacoli economici e sociali alla realizzazione di una parità dei ruoli all'interno della coppia genitoriale, parità invece raggiunta in altri contesti territoriali, specie nordeuropei ove di pari passo è maggiormente in uso la shared custody.
Il collocamento paritario trae origine dal diritto alla bigenitorialità che è da considerarsi un diritto fondamentale del minore, da tutelare anche d'ufficio. L’interpretazione della bigenitorialità da parte della giurisprudenza in tema di affidamento degli figli è consolidata nel valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ai genitori e che questa sia la regola generale. L’art 337 ter c.c., in materia di provvedimenti riguardo i figli stabilisce, al fine di mantenere uno stabile rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, che il giudice debba adottare i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. A seguito delle innovazioni in materia di famiglia la frequentazione dei genitori potrà avvenire ispirandosi al principio che ciascun genitore dovrà partecipare alla quotidianità del figlio superando l'obsoleta distinzione tra genitore accudente e genitore ludico. In tal modo alla prole potranno essere concesse concretamente pari opportunità di frequentare l'uno e l'altro genitore secondo le proprie esigenze e all'interno di un modello di frequentazione mediamente paritetico.
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