top of page
Cerca
  • Avv. Giorgio Vasi

Le funzioni dell’assegno di divorzio

La Cassazione ha confermato con la Sentenza 32398/2019 i criteri interpretativi fissati dalle Sezioni Unite della stessa corte con la Sentenza 18287/2018, confermando il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa ai sensi dell’art. 5, comma 6 della L. 898/1970, richiede che ci sia un accertamento sulla inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Il giudizio dovrà quindi essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, tenuto presente il contributo fornito dal richiedente alla gestione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex-coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto.

Per effetto di tale principio l’accertamento della inadeguatezza dei mezzi del richiedente non potrà più essere valutata in base al criterio del tenore di vita ma dovrà attenersi ai ruoli endo-familiari assunti dalle parti in costanza di matrimonio nonché dalla misura in cui ciascuno ha contribuito all’andamento familiare, tenendo presente la formazione del patrimonio comune e personale di ognuno dal momento che l’assegno svolge una funzione assistenziale, perequativa e compensativa

12 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti

Comments


bottom of page