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  • Avv. Giorgio Vasi

Permesso di soggiorno per residenza elettiva: necessario il visto?


É illegittimo il diniego opposto avverso un’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva motivato con riferimento al mancato possesso, da parte dell’istante, di un visto per residenza elettiva.( Tar Marche, sez. I, sentenza 2 settembre 2021, n. 64)

Il ricorrente contestava il diniego impugnato, evidenziando che l’ingresso in Italia per turismo non precludeva il conseguimento del titolo di soggiorno per residenza elettiva di cui all’art. 11, comma 1 c-quater, del DPR n. 394 del 1999, in presenza dei presupposti di legge quali la disponibilità di un’abitazione da eleggere a residenza e di adeguati mezzi di sussistenza stabili e regolari, di cui si possa supporre la continuità anche nel futuro ( ingente reddito annuo da pensione, di un conto corrente bancario aperto in Italia cointestato con la coniuge, di un conto corrente in America e di un’abitazione di proprietà sita in Italia, dove lo stesso ha eletto la residenza) a nulla rilevando, in presenza di tali requisiti sostanziali, che l’ingresso in Italia sia avvenuto senza visto di ingresso per residenza elettiva.

Peraltro, il possesso di detti requisiti avrebbe ben potuto essere dimostrato in sede procedimentale qualora l’Amministrazione avesse fatto precedere l’atto impugnato dalla comunicazione di cui all’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, nella specie non inoltrata, con conseguente violazione delle garanzie partecipative.

L’art. 11, comma 1, del DPR n. 394 del 1999 prevede che “il permesso di soggiorno è rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto d’ingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri motivi: […] c-quater) per residenza elettiva a favore dello straniero titolare di una pensione percepita in Italia”;

- in ordine ai presupposti per il rilascio del permesso in esame, la giurisprudenza, condivisa dal Tribunale, ha precisato che la norma citata non richiede espressamente la titolarità di un visto in corso di validità né un visto di ingresso per residenza elettiva per il rilascio del titolo di soggiorno richiesto (TAR Lombardia Milano, sez. I, 16 settembre 2019, n. 1988; Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza 17 gennaio 2018, n. 118);

Nel caso di specie, il ricorrente ha dimostrato la percezione di una pensione, il possesso di risorse economiche e la disponibilità abitativa, sicché “sussistendo tali requisiti, l’aspetto formale della mancanza dello specifico visto per residenza elettiva in capo alla ricorrente, titolare invece di visto per turismo, può ritenersi elemento recessivo, tenuto conto che, per la peculiarità che lo caratterizza (possesso di ampie risorse economiche e disponibilità abitativa), si tratta di una tipologia di permesso di soggiorno che può prescindere dalle quote di flussi di ingressi di stranieri” (cfr. TAR Lombardia Milano, sez. I, 18 marzo 2019, n. 590, che a sua volta richiama TAR Lazio Roma, sez. I, 14 novembre 2017, n. 11319) .

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