La Cassazione torna a parlare di PAS nella sentenza n. 13274/2019 precisando che, il giudice, nel momento in cui la consulenza tecnica concluda per una diagnosi non supportata dalla scienza medica ufficiale, è tenuto ad approfondire per verificarne il fondamento.
Specifica la Corte che qualora la CTU presenti devianze dalla scienza medica ufficiale – come avviene nell’ipotesi in cui sia formulata la diagnosi di sussistenza della PAS, non essendovi certezze nell’ambito scientifico al riguardo – il Giudice del merito, ricorrendo alle proprie cognizioni scientifiche o avvalendosi di idonei esperti, è comunque tenuto a verificarne il fondamento.
Gli Ermellini, quindi, impongono al Giudice di merito, di sottoporre l’elaborato tecnico che evidenzi la sussistenza della PAS, ad un giudizio di altri esperti e/o tecnici al fine di valutarne il fondamento.
Il problema verte tutto intorno al riconoscimento scientifico della PAS che è ancora oggetto di dibattito in ambito scientifico.
Il Tribunale di Brescia con sentenza 22.03.2019 n. 815/2019 ha individuato gli otto sintomi della PAS :
1) campagna de denigrazione nella quale il bambino mima e scimmiotta i messaggi di disprezzo del genitore alienante;
2) razionalizzazione debole dell’astio, per cui il bambino spiega le ragioni del suo disagio nel rapporto con il genitore alienato con motivazioni illogiche, insensate o superficiali;
3) mancanza di ambivalenza: il genitore rifiutato è descritto dal bambino “tutto negativo” mentre l’altro genitore “tutto positivo” ;
4) fenomeno del pensatore indipendente: il bambino afferma che ha elaborato da solo la campagna di denigrazione del genitore;
5) appoggio automatico al genitore alienante, quale presa di posizione del bambino sempre e solo a favore del genitore alienante;
6) assenza di senso di colpa;
7) scenari presi a prestito, ossia affermazioni che non possono ragionevolmente venire da lui direttamente;
8) estensione dell’ostilità alla famiglia allargata dal genitore rifiutato.
Ma il passo avanti del Tribunale di Brescia sembra trovare ostacolo nella decisione della Corte di Cassazione.
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