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  • Avv. Marina Rossi

OCCUPAZIONE SENZA TITOLO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' INPS


INTERVIENE IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA


Con una importante sentenza il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile la domanda di rilascio dell’immobile e condanna al risarcimento del danno, avanzata dall’INPS nei confronti di un occupante sine titulo che ha presentato domanda di regolarizzazione in forza della Legge 11.11.2014 n. 164 – art. 20 comma 4 lettera c.bis – Art. 7 bis Legge 248/2005.

Tale legge estende anche agli occupanti di unità immobiliari privi di titolo, le agevolazioni previste dall’art. 3 del D.L. 351/2001, consistenti nel diritto di opzione, prelazione, garanzia e prezzo.

Considerato che non risulta rigettata la domanda di regolarizzazione dell’alloggio, il Tribunale ha dedotto che l’occupante, pur essendo sprovvisto di iniziale titolo contrattuale, sia da considerare “ex lege” detentore qualificato dell’immobile fino alla definizione del procedimento amministrativo relativo alla domanda di regolarizzazione essendogli stata riconosciuta anche la facoltà fino alla stipula del del rogito notarile di compravendita di sanare la morosità maturata.

In tale quadro che scaturisce da disposizioni normative finalizzate a preservare il diritto all’abitazione, non può in radice configurarsi alcun inadempimento contrattuale dell’occupante o ritardo nell’adempimento né è ipotizzabile un danno ingiusto né il risarcimento del danno per mancata percezione dell’indennità di occupazione, protraendosi e prevalendo la detenzione qualificata dell’alloggio da parte dell’inquilino sino al rigetto della domanda di regolarizzazione in sede di procedimento amministrativo oppure in caso di esito favorevole della regolarizzazione prevalendo la detenzione qualificata dell’alloggio e la possibilità di sanare la morosità sino al rogito notarile di compravendita mediante il concreto esercizio dei diritti di opzione, prelazione, garanzia e prezzo.

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