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  • Avv. Giorgio Vasi

SUCCESSIONE INTERNAZIONALE IN AMBITO EUROPEO

Aggiornamento: 14 nov 2019

La competenza territoriale secondo la legge italiana (art. 22 c.p.c) è l’ultimo domicilio del defunto.

In materia di successione internazionale: convivono oggi gli articoli 46 e seguenti della Legge 218/1995 e il Regolamento (UE) n. 650/2012 in materia di successioni e di creazione di un certificato successorio europeo, entrato in vigore il 5 luglio 2012 ma che si applica alle persone decedute alla data o dopo il 17 agosto 2015.

Il diritto europeo non abroga la normativa nazionale, ma, per quanto incompatibile con esso, la rende non applicabile. Pertanto formalmente tutte le norme della L. 218/1995 sono ancora in vigore, e dovranno essere applicate alle successioni di persone decedute dal 17 agosto 2015, e per tutti gli aspetti non regolati dal Reg. UE 650/2012.

L’art. 46 della L. 218/1995, disponendo che “La successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte”, pone quale criterio generale la legge nazionale.

Il regolamento Europeo, al contrario, dispone che “sono competenti a decidere sull’intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte” (art. 4), secondo il più generale criterio internazionalprivatistico dell’ultima residenza o domicilio abituale.

Continua la Legge 218/1995 in tal senso:

· Il soggetto della cui eredità si tratta può sottoporre, con dichiarazione espressa in forma testamentaria, l'intera successione alla legge dello Stato in cui risiede. La scelta non ha effetto se al momento della morte il dichiarante non risiedeva più in tale Stato. Nell'ipotesi di successione di un cittadino italiano, la scelta non pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte della persona della cui successione si tratta.

· La divisione ereditaria è regolata dalla legge applicabile alla successione, salvo che i condividenti, d'accordo fra loro, abbiano designato la legge del luogo d'apertura della successione o del luogo ove si trovano uno o più beni ereditari.

· La capacità di disporre per testamento, di modificarlo o di revocarlo è regolata dalla legge nazionale del disponente al momento del testamento, della modifica o della revoca.

· Il testamento è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge dello Stato nel quale il testatore ha disposto, ovvero dalla legge dello Stato di cui il testatore, al momento del testamento o della morte, era cittadino o dalla legge dello Stato in cui aveva il domicilio o la residenza.

· Quando la legge applicabile alla successione, in mancanza di successibili, non attribuisce la successione allo Stato, i beni ereditari esistenti in Italia sono devoluti allo Stato italiano.

· In materia successoria la giurisdizione italiana sussiste:

a)se il defunto era cittadino italiano al momento della morte;

b) se la successione si è aperta in Italia;

c) se la parte dei beni ereditari di maggiore consistenza economica è situata in Italia;

d) se il convenuto è domiciliato o residente in Italia o ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all'estero;

e) se la domanda concerne beni situati in Italia.

Il Regolamento (UE) n. 650/2012 in materia di successioni e di creazione di un certificato successorio europeo, interviene al fine di fornire la certezza del diritto ai beneficiari di successioni internazionali, evitare decisioni contrastanti e semplificare i procedimenti.

Stabilisce norme di livello comunitario sulla competenza giurisdizionale e sulla legge applicabile in materia di successione nell’Unione, nonché norme sul riconoscimento e sull’esecuzione delle decisioni emesse in un paese dell’UE e l’accettazione e l’esecuzione degli atti legali rilasciati in un paese dell’UE.

Introduce inoltre un certificato successorio europeo, utilizzabile da eredi, legatari ed esecutori testamentari o amministratori dell’eredità per invocare il loro stato e/o per esercitare i loro diritti in un altro paese dell’UE.

Si applica a tutti i paesi dell’UE, ad eccezione del Regno Unito, Irlanda e Danimarca, che continueranno ad applicare il loro diritto nazionale alle successioni internazionali. Gli altri paesi dell’UE dovranno applicare le loro norme nazionali in materia di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni emesse in questi tre paesi.

Come già ricordato si applica alle persone decedute alla data o dopo il 17 agosto 2015.

Il regolamento si applica a tutti gli aspetti civili della successione patrimoniale di una persona deceduta.

Non disciplina i settori del diritto civile diversi dalla successione, come i regimi patrimoniali tra coniugi, le donazioni e i piani pensionistici.

Il Regolamento UE n. 650/2012 dispone che· sono competenti a decidere sull’intera successione gli organi giurisdizionali del paese dell’UE in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte.

· Come regola generale, la legge applicabile alla successione è la legge del paese in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte. Può essere la legge sia di un paese dell’UE che di un paese terzo.

· Tuttavia, prima del suo decesso, una persona può decidere che la legge applicabile sarà quella del suo paese di origine. Se questa persona è un cittadino di un paese dell’UE, le parti interessate dalla successione possono convenire che abbiano competenza a decidere gli organi giurisdizionali di tale paese dell’UE, invece che gli organi del paese in cui la persona deceduta aveva la residenza abituale. Il Regolamento inverte la regola rispetto alla Legge 218/1995; il criterio generale della legge italiana diventa in criterio facoltativo, opzionabile dalla parte.

· La stessa legge si applica a tutta la successione, indipendentemente dal tipo di bene (mobile o immobile) interessato o dal paese dove è situato.

· Garantisce che le decisioni emesse in un paese dell’UE siano riconosciute in tutta l’Unione senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare. Le decisioni esecutive nel paese dell’UE in cui sono state date sono esecutive in un altro paese dell’UE quando, su istanza di una parte interessata, sono state ivi dichiarate esecutive dal tribunale locale.

La legge applicabile disciplinerà, per esempio:

· l’individuazione dei beneficiari e delle loro rispettive quote;

· la capacità di succedere;

· i poteri degli eredi, degli esecutori testamentari e degli amministratori dell’eredità;

· la responsabilità per i debiti ereditari;

la divisione dell’eredità.

ll Regolamento istituisce un “Certificato successorio europeo”:

· Il certificato successorio europeo è un documento opzionale rilasciato dall’autorità che si occupa della successione.

· È utilizzabile dagli eredi, dai legatari, dagli esecutori testamentari o amministratori dell’eredità che, in un altro paese dell’UE, hanno necessità di far valere la loro qualità o di esercitare i loro diritti di eredi o legatari e/o i loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell’eredità.

· Una volta emesso, il certificato è efficace in tutti i paesi dell’UE senza che sia necessario alcun procedimento speciale.

· In contrasto con i certificati nazionali di successione, che hanno effetti diversi a seconda del paese dell’UE di emissione, il certificato successorio europeo avrà gli stessi effetti, stabiliti nel regolamento, in tutti i paesi dell’UE.

Il regolamento (UE) n. 1329/2014 istituisce i moduli da utilizzare per accompagnare il presente regolamento, in particolare il certificato successorio europeo.Dal 17.08.2015 negli Stati membri dell’Unione Europea ad eccezione del Regno Unito, Irlanda e Danimarca che continueranno ad applicare il loro diritto nazionale alle successioni internazionali


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